Art. 206.
Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Se il pagamento non č effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689[Nota1], la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria č regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689[Nota2].
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi
dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale dą in
carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione[Nota3].
[Nota1]Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
[Nota2]Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
[Nota3]La Corte costituzionale con sentenza 6-21 settembre 1995, n. 437. Uff. 27 settembre 1995, n. 40, Serie speciale) ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimitą costituzionale degli artt. 203, comma terzo, e 206, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 308. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimitą costituzionale dell'artt. 206, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione; con altra ordinanza 8-16 giugno 2000, n. 206. Uff. 21 giugno 2000, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilitą della questione di legittimitą costituzionale dell'art. 206, nella parte in cui disciplina la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione delle norme del codice della strada, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.